La somministrazione è nulla se il contratto è privo di forma scritta. In tal caso, tutti i lavoratori si considerano alle dipendenze dell’utilizzatore.
La somministrazione è irregolare, invece, se sono violate le disposizioni prescritte dalla legge per la sua validità, quali:
- il limite numerico massimo dei lavoratori somministrati in azienda, sia a tempo determinato che indeterminato;
- il divieto di impiego di lavoratori somministrati per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- il divieto di impiego di lavoratori somministrati presso unità produttive nelle quali si è proceduto con il licenziamento collettivo per le medesime mansioni;
- il divieto di impiego di lavoratori somministrati presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
- il divieto di impiego di lavoratori somministrati presso aziende prive del Documento di valutazione dei rischi.
La somministrazione fraudolenta: si configura ogni qual volta la somministrazione di lavoro è realizzata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
Il somministratore e l’utilizzatore, ferme restando le sanzioni per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione