Rinnovi con causale solo sopra i 12 mesi
La principale novità apportata in sede di conversione in legge del Decreto Lavoro riguarda la sostanziale parificazione dei “rinnovi” alle “proroghe” con riferimento all’applicazione delle causali che legittimano l’apposizione del termine del contratto.
Come noto, infatti, sinora in caso di “rinnovo” del contratto a termine era sempre necessario indicare una causale giustificatrice, tra quelle previste dall’art. 19, comma 1, indipendentemente dalla durata complessiva dei rapporti a termine intercorrenti tra le parti, mentre nel caso di “proroga” di un contratto, la causale era necessaria solamente al superamento dei 12 mesi complessivi di durata.
La modifica apportata dal Legislatore esclude l’obbligo di indicazione delle causali giustificatrici l’apposizione del termine anche nel caso di rinnovi dei contratti a tempo determinato, qualora la durata complessiva del rapporto sia inferiore a 12 mesi. |
Il nuovo comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs n. 81/2015, infatti, ora reca (in grassetto la modifica apportata):
“Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”. |