Riforma dello sport: le novità del “Correttivo bis”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, il D.Lgs n. 120 del 29 agosto 2023, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36373839 e 40“.

Si fornisce di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro sportivo.

In particolare, si segnala, con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo,

  • la possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro e di comunicare i dati retributivi e contributivi all’INPS oltre che attraverso il Rasd, anche secondo le ordinarie modalità;
  • l’effettuazione degli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti con riferimento ai periodi di paga da luglio a settembre 2023, entro il 31 ottobre 2023;
  • l’eliminazione dell’obbligo assicurativo INAIL;

Ancora, è introdotto uno specifico contributo a sostegno di talune associazioni e società sportive dilettantistiche commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di collaborazioni coordinate e continuative.

Lavoratore sportivo

atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Rapporto di lavoro occasionale

L’ articolo 25 del D.Lgs n. 36/2021 , come da ultimo modificato, prevede che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possano avvalersi , ricorrendone i presupposti , di prestatori di lavoro occasionale , secondo la normativa vigente .

In proposito, non essendo esplicitato il riferimento normativo, non è chiaro se tale possibilità vada riferita ai contratti PrestO (art. 54 bis, D.L. 50/2017), disposizione presente nella versione originaria del D.Lgs n. 36/2021 e successivamente abrogata dal D.Lgs n. 163/2022, oppure, più genericamente, ad attività di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.

Rapporto di lavoro sportivo subordinato

In relazione alle disposizioni non applicabili al rapporto di lavoro sportivo subordinato, in ragione del relativo carattere attenuato, viene espunto, nell’articolo 26 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, il riferimento alla Legge n. 92/2012, art. 1, c. 47-69. Pertanto, al rapporto di lavoro sportivo subordinato sono applicabili le disposizioni previste dalla Riforma Fornero in materia di impugnativa del licenziamento.

Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo

L’articolo 28 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, prevede un innalzamento della soglia oraria settimanale relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto per cui il lavoro sportivo, nell’area del dilettantismo, si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, da 18 a 24 ore settimanali.
Volontario

L’articolo 29 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, prevede che le spese sostenute dai volontari possano essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, purché:
non superino l’importo di 150 euro mensili e
l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

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