Al netto delle prossime circolari attuative, che fisseranno alcuni aspetti regolamentari e procedurali, risultano già definiti i punti chiave della misura, e precisamente:
- L’accesso al credito di imposta 5.0 sarà reso possibile sempre e solo attraverso la realizzazione di un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, i quali dovranno, per beneficiare dell’agevolazione 5.0, essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.
- Tale risparmio dovrà essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
- Aliquote: con i livelli suindicati di risparmio energetico il credito di imposta spettante sarà pari al:
- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
- Il credito di imposta sarà ancora maggiore qualora l’investimento consegua una riduzione dei consumi energetici alternativamente superiore al 6% della struttura produttiva o superiore al 10% del processo produttivo interessato, con aliquote fino a un massimo del 45%, 25% e 15%.
- Nel caso in cui l’investimento riguardi impianti di autoproduzione energetica rinnovabile, segnatamente fotovoltaici, fermo restando che per accedere al beneficio da Transizione 5.0 tale investimento dovrà essere necessariamente abbinato ad altro investimento in un bene 4.0, se l’impianto è di esclusiva produzione UE e rientra fra quelli definiti a “maggiore efficienza energetica” (articolo 12, comma 1, lettere b e c del Decreto Energia n.181 del 9 dicembre 2023), il credito di imposta potrà arrivare sino al 63%, grazie alla maggiorazione del 140% della base imponibile.
- Le imprese dovranno produrre prima e dopo aver effettuato l’investimento:
- una certificazione ex ante
- una comunicazione ex ante al GSE
- una certificazione ex post
- una comunicazione ex post al GSE.
Le due “comunicazioni” serviranno al GSE per tenere conto delle risorse prenotate e utilizzate.
Per quanto sopra, tenuto soprattutto conto che la comunicazione da inviare al GSE fungerà, di fatto, da prenotazione “a scalare” delle risorse disponibili, sarà di fondamentale importanza identificare e iniziare a mappare il perimetro del progetto di investimento, stimandone l’impatto positivo in termini di efficientamento energetico, in linea con i target alternativamente previsti dalla misura.