Qui di seguito alcune delle novità:
– Tassazione fringe benefit autovetture in uso promisquo ai dipendenti/amministratori: tassazione sulla base delle tabelle aci, ridotte poi al 10% per veicoli elettrici, 20% per veicoli elettrici plug in e 50% per tutti gli altri, quindi non si basa più sulle emissioni;
– visita preassuntiva: potrà essere finalizzata a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
– Lavoratore in cassa integrazione: può svolgere attività lavorativa pressso un altro datore di lavoro, previa comunicazione all’inps, non percepirà il trattamento economico per le giornate lavorate presso tale secondo datore di lavoro;
– lavoratori somministrati: non possono superare il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’azienda utilizzatrice, ma sono esclusi dal conteggio i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore (tipicamente un’agenzia per il lavoro);
– durata periodo di prova: ferma restando la durata massima del periodo di prova di 6 mesi, o di minore durata stabilita dal CCNL, per i tempi determinati il periodo di prova è fissato in 1 giorno ogni 15 lavorativi, con un minimo di 2 giorni, e un massimo di 15 giorni per contratti fino a 6 mesi, e 30 giorni per contratti oltre 6 mesi;
– cambia la disciplina del licenziamento per assenza ingiustificata protratta oltre il limite previsto dal CCNL o in mancanza superiore a 15 giorni, il datore dovrà comunicarlo all’ITL che potrà verificare e la successiva cessazione del rapporto di lavoro non sarà considerata licenziamento ma dimissioni volontarie del dipendente, senza diritto alla Naspi;
– possibilità di dilazione dei debiti inps e inail fino a 60 mesi, con apposito decreto nei prossimi 2 mesi;
– incentivo al posticipo del pensionamento: chi raggiunge quota 103 (62 anni di età + 41 di lavoro) potrà proseguire il lavoro chiedendo al datore di corrispondergli in busta paga la quota di contributi a carico dipendente, e non sarà imponibile fiscalmente;
– requisiti fruizione Naspi: per poterla percepire bisognerà avere avuto un contratto di almeno 13 mesi dopo il precedente rapporto cessato per dimissioni volontarie;
– parziale esonero contributivo per lavoratrici madri di 2 o più figli con reddito fino a 40.000 €;
– spese di vitto/alloggio e trasporto in occasione di trasferte sostenute e rimborsate ai dipendenti o autonomi: dovranno essere pagate in modo tracciabile altrimenti saranno tassate e indeducibili;