il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale
all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. La principale novità consiste nell’esclusione dal computo dei lavoratori somministrati che risultano assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, che sono quindi esclusi dal conteggio.