In sede di conversione in legge del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) è stata sostanzialmente confermata la disciplina transitoria, introdotta dall’art. 40, in materia di fringe benefits che prevede l’innalzamento, per il 2023, ad euro 3.000 annui della soglia di esenzione per i fringe benefits, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico. Resta ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.
Di assoluto rilievo risulta essere l’indicazione, contenuta nelle Schede di lettura di accompagnamento del disegno di legge di conversione del DL n. 48/2023, circa l’applicazione dell’esenzione di euro 3.000 anche ai fini della determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale indicazione trova implicita conferma nell’innalzamento, sancito dalla legge di conversione, degli oneri finanziari derivanti dal regime fiscale e previdenziale più favorevole in esame (332,2 milioni di euro contro 142,2 milioni di euro stabiliti originariamente dal DL n. 48/2023). |
Per il 2023, dunque, con riguardo ai fringe benefits, trova applicazione il doppio binario per la quantificazione del reddito di lavoro dipendente ai fini sia fiscali che previdenziali. Nello specifico, per i lavoratori dipendenti
- senza figli a carico, è confermata la soglia di esenzione ordinaria di euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati (sono escluse le erogazioni in denaro);
- con figli a carico, è stabilita la soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas naturale.