- dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro del settore del tessile, abbigliamento e pelletterie che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda per i trattamenti di integrazione salariale ex art. 4, comma 2 del DL n. 99/2021 (CIGO e CIGO in sostituzione della CIGS con causale COVID-19);
- per i datori di lavoro che, anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate presso il Dicastero dello Sviluppo Economico, a decorrere dal 1° luglio 2021, non potendo ricorrere ai trattamenti di CIGO e CIGS con causali tradizionali previsti dal D.Lgs n. 148/2015, presentano domanda dell’ulteriore trattamento CIGS previsto dall’art. 4, comma 8 del DL n. 99/2021, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.