Trattamento di fine mandato agli amministratori

Il trattamento di fine mandato (TFM) costituisce una remunerazione aggiuntiva per l’amministratore.

REQUISITO DELLA DATA CERTA

Come chiarito nella Circolare Agenzia Entrate 16.2.2007, n. 10/E, il requisito della data certa è soddisfatto, a titolo esemplificativo, tramite:

  • formazione di un atto pubblico;
  • apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
  • registrazione a norma di legge presso un ufficio pubblico;
  • timbro postale, qualora lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
  • utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente all’annotazione (potrebbe rientrarvi anche lo scambio di PEC n.d.r.);
  • invio del documento ad un soggetto esterno come ad esempio, l’organismo di controllo.

Un’ulteriore questione che si è posta riguarda la congruità dell’accantonamento. La Cassazione ha sul punto censurato il comportamento degli Uffici i quali, in sede di controllo, ritenevano applicabili i limiti previsti per il TFR (retribuzione annua divisa per 13,5).

L’Agenzia delle Entrate ha invece affermato che il trattamento di fine mandato è determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa.

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