Il trattamento di fine mandato (TFM) costituisce una remunerazione aggiuntiva per l’amministratore.
REQUISITO DELLA DATA CERTA
Come chiarito nella Circolare Agenzia Entrate 16.2.2007, n. 10/E, il requisito della data certa è soddisfatto, a titolo esemplificativo, tramite:
- formazione di un atto pubblico;
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- registrazione a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- timbro postale, qualora lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
- utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente all’annotazione (potrebbe rientrarvi anche lo scambio di PEC n.d.r.);
- invio del documento ad un soggetto esterno come ad esempio, l’organismo di controllo.
Un’ulteriore questione che si è posta riguarda la congruità dell’accantonamento. La Cassazione ha sul punto censurato il comportamento degli Uffici i quali, in sede di controllo, ritenevano applicabili i limiti previsti per il TFR (retribuzione annua divisa per 13,5).
L’Agenzia delle Entrate ha invece affermato che il trattamento di fine mandato è determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa.